Targa alterata o sporca, il punto della situazione
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17 Apr 2013
Una moto perfettamente lavata, impeccabile, lucida in ogni sua parte, fantastica! Poi si passa ad osservarla nella parte posteriore e compare una targa imbrattata, lurida, colma di macchie d'olio con catrame ed altre schifezze che ne rendono impossibile la lettura, e ci si domanda: "….possibile che la madre dei furbi sia sempre incinta?"
Eppure è così, e questa osservazione risale a non più di una settimana fa, facile quindi che con l'avvento della bella stagione e l'apertura della "caccia al motociclista della domenica" da parte delle Forze dell'Ordine, assisteremo alla solita strage di verbali.
E' l'articolo 100 del Codice della Strada quello a cui fare riferimento in particolare al comma 14 che cita testualmente "circolazione con targa falsificata, manomessa o alterata". La violazione che riporterà il verbalizzante sarà quella di rito ovvero "conduceva veicolo avente targa manomessa (o falsificata o alterata). La targa viene sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria."
Nell'ambito dei limiti "edittali" si applicano le sanzioni penali previste (art.489), non è ammessa una misura ridotta della pena, ma non è prevista la perdita dei punti della patente: il "sanzionatore" dovrà redigere un verbale di violazione, un documento di annotazione dell'attività di indagine, un verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni nonché un verbale di sequestro penale della targa.
Come detto le implicazioni di carattere penale sono strettamente legate agli artt.477/481/482 del Codice Penale quindi si applicano le procedure di cui all'art.347 del Codice di Procedura Penale e connessi, oltre al sequestro della targa ai sensi dell'art.354 del medesimo Codice da parte dell'agente accertatore il quale la allegherà al verbale di accertamento urgente da depositarsi alla Procura della Repubblica competente.
Se chi vi ha fermato preferisce optare per l'applicazione sempre dell'articolo 100 ma relativamente ai commi 1 ed 11 in questo caso verbalizzerà che il "veicolo era sprovvisto di targa", e testualmente come recita il comma "conduceva veicolo (specificare) privo della targa di immatricolazione. Si intende per privo di targa anche il veicolo che circola con targa alterata nella sua collocazione tanto da essere illeggibile".
Infatti questi commi che vengono applicati in quei casi in cui la vostra targa sia "parallela" al manto stradale, dove quello ad essere alterato è stato il porta-targa che ha assunto una posizione da retro missile, quelle modifiche che non sono neanche tanto visibili a conferma della "prevalenza del cretino" per citare Fruttero&Lucentini.
In questo caso la sanzione irrogata varierà dagli 84,00 euro fino ai 335,00 (salvo aggiornamenti della fonte), e comunque di norma viene applicata la misura "ridotta" di 84 euro, ma tra le sanzioni accessorie il verbalizzante potrebbe applicare il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, ma anche in questo caso non si rischiano punti patenti.
Ovvio che la scelta tra una multa per eccesso di velocità catturata da un autovelox e la probabilità della sanzione per essere stato fermato per i motivi di cui sopra fa compiere al "furbo" questa azione, come a dire, la scelta del male minore, ma se si ragionasse sui rischi connessi dall'abuso della velocità del mezzo, la domanda dovrebbe essere: "ma ne vale proprio la pena?".
In un circuito ad hoc sfogare i propri cavalli non solo è lecito, ma è lì che si capisce se siete capaci o meno ad "andar forti", senza se e senza ma… e soprattutto con la massima sicurezza per gli altri utenti della strada che, se va bene, dovranno sopportare le "rasoiate" dei furbi, e se va male (a quest'ultimi) faranno lavorare il 118.
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