Fare foto o riprese sulla strada.
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02 Mar 2013
Quali sono le normative che regolano questa pratica? Il degradarsi della convivenza sulla strada potrebbe indurre molti di noi ad utilizzare metodiche di registrazione mediante videocamere o anche semplicemente smartphone per documentare eventi discutibili legati al traffico, magari coinvolgendo elementi terzi o forze dell'ordine, od altri operatori sulla strada.
Un quesito specifico sull'argomento è stato posto dall'A.S.A.P.S. al Garante per la protezione dei dati personali in merito alla liceità da parte degli operatori della polizia nell'esercizio delle loro funzioni di poter acquisire e diffondere immagini.
Secondo il Garante, "l’acquisizione e l’utilizzo di immagini relative a fatti, avvenimenti, cerimonie pubbliche o di interesse pubblico e che riguardino pubblici funzionari nell’esercizio delle loro funzioni sono da ritenersi generalmente leciti."
L’indeterminatezza di quest’ultima espressione, induce a considerazioni diverse rispetto a quelle che riportano molti organi di informazione, soprattutto se si esamina tale espressione alla luce di altre affermazioni contenute nella risposta dell’Autorità di garanzia.
Le immagini e le riprese in questione rientrano sicuramente nella definizione di dato personale, racchiusa nell’articolo 4, comma 1, lettera b), del Codice in materia di protezione dei dati personali – d. lgs. 30 aprile 2003, n. 196 – secondo il quale “dato personale” è qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Se il trattamento delle immagini e dei video di cui si discute (dati personali) è soggetto alle norme del d. lgs. 30 aprile 2003, n. 196, basta una lettura dello stesso per rendersi conto che tali dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza e che il trattamento da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato (Cfr. Articolo. 11 e Art. 23, comma 1 CdS).
Eventuali danni cagionati, anche non patrimoniali, per effetto di un trattamento non autorizzato e scorretto, comporta il risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile (Cfr. Articolo 15 CdS).
Pertanto, qualora nel corso dell’attività di controllo i componenti di una pattuglia fossero fotografati e video ripresi senza il loro consenso, così come le persone eventualmente presenti (operatori dei carri soccorso, altri soggetti fermati, ecc.), può essere un efficace mezzo di dissuasione l’identificazione degli autori e l’avvertimento sulle conseguenze del loro atto sul piano della responsabilità civile.
Non solo, poiché talvolta lo scopo di tali riprese è chiaramente ritorsivo ed intimidatorio, ossia indurre l’operatore ad omettere o ammorbidire l’atto del suo ufficio, si potrebbe considerare, valutate le modalità della condotta e le circostanze, anche la possibilità di procedere sul piano penale in relazione ai reati di violenza o minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale o quant’altro sia penalmente ravvisabile.
In buona sostanza si consiglia una estrema prudenza nell'uso di questi mezzi sia foto che video, in quanto violare la norma sui dati personali è molto facile, sia che lo si faccia nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, sia come semplici cittadini.
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