Conoscere meglio il Codice della Strada: l’art.170 - terza parte
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02 Mar 2015
Continuiamo l’esame di alcuni commi dell’articolo che stiamo, si può dire “studiando”? Conoscere meglio le regole ci consente di evitare i rischi che derivano dal non rispettarle, di prevederle e di evitarne le conseguenze negative: anche questo significa avere una coscienza, e così come è giusto conoscere come si usa un’arma per dominarne i rischi, così la STRADA è l’ambiente dove useremo la nostra ARMA, ovvero la nostra “motocicletta”.
Ricordiamo che l’articolo 170 ha come argomento il “Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote”.
Parliamo quindi dei commi 3 e 6 ovvero “posizione del passeggero sul ciclomotore o motociclo……”
Sì perché il passeggero deve stare a “modino”, non è che può fare cose non permesse dal Codice della Strada!
Se l’ipotesi di infrazione è quella citata la contestazione testuale recita “….quale conducente del predetto ciclomotore (o motociclo) a due ruote, trasportava un passeggero non seduto in maniera stabile ed equilibrata e nella posizione determinata dalla apposite attrezzature del veicolo. All’atto del controllo risultava che il trasportato era_______(descrivere la posizione)____."
Sappiamo già cosa state pensando, ma non fatelo per la solita scommessa con amici, dai….ed in ogni caso preparatevi alle “solite” sanzioni ovvero alla sanzione amministrava che va da €.81,00 ad €.326,00, dove se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione la sanzione è ridotta del 30% (€.56,70) se il pagamento si effettua oltre i 60 gg. è prevista una sanzione di €.163,00.
La sanzione prevede la decurtazione di UN punto patente ma NON VI SONO sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo di 60 giorni.
Pensavate di cavarvela così? Eh, no…… se il verbalizzante volesse (sta a lui deciderlo) potrebbe applicare ANCHE le conseguenze legate all’art.197 del Codice della Strada dove si può configurare la responsabilità in concorso tra conducente e trasportato se quest’ultimo è maggiorenne, testualmente:“quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.”
In questo caso….eravate in due sul motociclo, pagherete CIASCUNO analoga sanzione….insomma “lascia o raddoppia”!
Come detto l'articolo citato affronta l'argomento delle "cose" e delle "persone" da trasportare in moto, ma in realtà esiste anche l'annoso problema del "traino" che è regolamentato sempre da questo punto del C.d.S., ed infine "oggetti non ben ancorati al veicolo" e qui si tocca a tutta la discussione su oggetti su baulettti, laterali e posteriori.
Ne parleremo nella quarta, conclusiva parte: state sintonizzati!
Coordinamento Italiano Motociclisti
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