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Aggiornamento:Mar, 23 Nov 2021 4pm

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Conoscere meglio il Codice della Strada: l’art.170 - seconda parte

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Abbiamo visto alcuni commi dell’articolo che stiamo esaminando, ma per noi motociclisti questa parte del Codice della Strada ci tocca in altre situazioni e sono ancora altri i commi da esaminare.

Ricordiamo che l’articolo 170 ha come argomento il “Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote”.

Quindi parlando di persone, i bambini rientrano nella categoria, ma quali sono i limiti in questo senso?

Sono i commi 1-bis e 6-bis che trattano l’ipotesi di infrazione del trasporto di minori di anni 5 su motocicli o ciclomotori, cosa vietata per altro: la sanzione prevista va da €.161,00 a €.646,00, ed in caso di pagamento entro i 5 giorni dalla contestazione di passa a €.112,70, se oltre i 60 gg. la sanzione passa a €.323,00.

Non sono previste sanzioni accessorie (fermo del veicolo), né decurtazione di punti patenti: sembrerebbe che per il legislatore sia più grave viaggiare con il sacchetto della spesa portato a mano (vedi prima parte) rispetto a portare un bimbo di 4 anni, non vi pare?

In realtà non è proprio così, e comunque sta al verbalizzante decidere se aggiungere a questa contestazione anche quelle previste dai commi 2 e 6 la cui ipotesi di infrazione tratta il fatto che il “ciclomotore non fosse idoneo per il trasporto di passeggero”: in questo caso le sanzioni sono quelle citate nella prima parte con decurtazione di 1 punto patente, il fermo amministrativo e gli importi passano ai canonici €.81,00 che possono passare a €.326,00.

In sostanza i commi citati all’inizio (1-bis e 6-bis) sembrerebbero (giusto usare il condizionale in un Paese in cui le norme vengono “interpretate”…) da applicarsi nel caso in cui il mezzo sia omologato per il trasporto del passeggero ma lo stesso sia minore di 5 anni, mentre i commi 2 e 6 attestano il fatto che non solo si trasportava un minore ma che il mezzo non fosse omologato per il trasporto di passeggeri.

Nel caso di trasporto di minore l’applicazione di questi commi prevede il fermo amministrativo del veicolo, quindi l’aumento della “sanzione” in funzione della “escalation” della “marachella” è evidente e razionale: state portando un minore su un veicolo che può trasportare dei passeggeri? Pagherete una sanzione pecuniaria ma non vi fermeranno il veicolo.

Portavate un passeggero su mezzo NON omologato per questo compito? Pagherete la classica sanzione di €.81,00 (ridotta a €.56,70 se entro i cinque giorni…) e vi toglieranno un punto patente. 

Il passeggero che trasportavate era un minore sotto i 5 anni? Allora vi fermeranno il veicolo e rimarranno le sanzioni già citate.

Non basta: in questo caso scatta la sanzione accessoria prevista dall’art.115 del C.d.S. (comma  4 - mancanza dei requisiti) ovvero una ulteriore sanzione che va da €.38,00 a €.155,00 (entro 5 giorni diventano €.38,00, non ci sono punti patente in decurtazione).

Se chi conduceva il veicolo è un minorenne la contestazione va rivolta ai genitori dello stesso, ovviamente: carbone alla Befana? Niente videogiochi per un mese? Oppure un premio consistente per “emulare” i grandi che premiano chi ne fa d’ogni?

L’applicazione dei minimi previsti è certamente già seccante, ma sostenibile, mentre i massimi sono un bel problema per casse familiari svuotate dalla crisi: vale la pena non seguire regole così semplici?  Sicuramente rischiano maggiormente i minori che trasportano i compagni su scooter e motorini, ma sarebbe bene “decurtare” le paghette ai minori in caso di violazione delle regole per far comprendere il “peso” che deriva dal voler fare i furbi…

Sempre che papà e mamma non ne facciano di peggio, però!

Ma non finisce qui: commi 3 e 6 ovvero “posizione del passeggero sul ciclomotore o motociclo……” li leggerete Lunedì prossimo!

Coordinamento Italiano Motociclisti
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