Il cellulare usato impropriamente uccide!
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25 Nov 2013
Invece di fare inutili ricorsi che indicano il livello di mala educazione raggiunto (la legge se sei nel torto va rispettata) sarebbe bene iniziare a perdere malsane abitudini! Il quesito che qualcuno pone va a ricercare la classica furbizia italica del tipo "per divieto di uso del cellulare alla guida sancito dall’art. 173 del Codice della Strada deve intendersi esclusivamente il divieto di conversazione o qualsiasi modalità di utilizzo del telefono cellulare?"
Signor Giudice, ma io non stavo telefonando con il cellulare bensì stavo solo cercando dei dati nella mia rubrica dei contatti, guardavo il calendario per una data sul mio smartphone!!!!
Veniamo quindi a vedere come va Inquadrata legalmente la problematica.
Alla base della controversia in esame si pone il seguente dubbio interpretativo, relativamente al quale non risultano precedenti pronunce del giudice nomofilattico:
Col divieto di “uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici”, l’art. 173, comma 2, del Codice della Strada ha inteso vietare l’effettuazione di conversazioni telefoniche per il tramite di un simile tipo di apparecchiature, oppure deve ritenersi proibita qualsiasi modalità di utilizzo del telefono cellulare (ivi compresi l’invio o il ricevimento di messaggi e la consultazione della rubrica)?
In questo senso il dubbio è stato risolto dalla decisione della Corte di Cassazione, sez. II, del 27.05.2008
La Seconda sezione della Corte di Cassazione respinge il ricorso.
Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dell’art. 173 del Codice della Strada, attenendosi alla ratio e alla lettera della citata disposizione, senza alcuna indebita interpretazione estensiva come paventato dal ricorrente.
L’articolo 173 C.d.S., infatti, costituisce specificazione della prescrizione generale contenuta nell’art. 140, secondo cui "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale".
Dalla lettura integrale dell’articolo 173, peraltro, si evince come la sua ratio sia quella di prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida e, in particolare, l'impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.
Applicando tali considerazioni al caso in esame, emerge che l'uso del cellulare per la ricerca d'un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione consentita dall'apparecchio stesso, risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile sotto entrambi i profili evidenziati, in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida; ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati.
Pertanto il ricorso dell’automobilista è respinto.
Il problema è enorme e siamo felici che ANIA si sia attivata con una specifica campagna tramite video come questo
Coordinamento Italiano Motociclisti
Ufficio Comunicazione
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