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Aggiornamento:Mar, 23 Nov 2021 4pm

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Multe, difficile fare chiarezza, ma ci si prova sempre! (Seconda parte)

Ricorrere

Far finta di nulla, seppellire la polvere sotto il tappeto, NON serve a nulla! E questo vale ancor di più se ricevete una multa, ovvero ricevete la notifica della stessa: insomma non fate i furbetti del “non ero in casa….”, “ero all’estero…” o simili giustificazioni, non solo inutili, ma dannose a voi stessi! La legge è cambiata e di queste soluzioni non sa che farsene e vi punisce!

L’iter con cui una multa vi viene notificata ha delle precise regole e viene ben documentato il percorso della stessa: questo fa sì che la notifica per compiuta giacenza spesso vada a colpire in peggio il debitore, in quanto l’Amministrazione si tutela potendo DIMOSTRARE che ha doverosamente informato il “multato”.

In ogni caso di contenzioso quindi, andrà sempre verificato se la notifica di un atto (verbale di multa, cartella esattoriale) sia stata correttamente eseguita anche nel caso di temporanea irreperibilita' e compiuta giacenza.

Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità od incapacità o rifiuto del destinatario o dei terzi, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle Poste depositerà l’atto, rispettivamente, nella Casa Comunale (affissione all’albo pretorio) o presso l’Ufficio Postale.

Il destinatario deve sempre essere messo al corrente di detto deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa dell’atto stesso e delle conseguenze che ciò comporta.

Sia nel caso di ricorso ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali,  la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto.

Non ritirare quella raccomandata informativa, vi mette in pessima luce: è il segnale ben preciso di un rifiuto e così viene interpretato dai giudici, di solito.

Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica, comunque sia eseguita, deve ritenersi perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza.

Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l’Amministrazione può dimostrare il regolare invio degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario e' stato messo in grado di conoscere l’esistenza dell’atto e della sua notifica.

Questo e' un concetto molto importante, a livello giuridico, da approfondire quando si intenda contestare una notifica come viziata o irregolare facendo specifiche verifiche presso l’ente emittente e l’ufficio postale.

In conclusione:

  1. in caso di notifica postale l’obbligo di avviso al destinatario della consegna dell’atto nelle mani di terzi o in giacenza, con invio di una seconda raccomandata a/r, non esisteva fino alla conversione in legge del decreto “milleproroghe” (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008). La legge 31/2008, infatti, all’articolo 36 comma 2 – quater e quinquies – ha modificato l’articolo 7 della legge 890/82, sancendo l’esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008.
  2. per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, la notifica si perfeziona nel momento in cui l’atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;
  3. per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, la notifica si perfeziona con la data di ricezione dell’atto (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza senza ritiro dell’atto.

Fonte: indebitati.it (autore: Giorgio Valli)

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