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Aggiornamento:Mar, 23 Nov 2021 4pm

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Viaggio nelle coperture assicurative più diffuse

Garanzie RC Scooter

Quando stipulate una polizza la prima cosa che vi verrà consegnata è un fascicoletto colorato, pieno di articoli, norme e codicilli che finirà invariabilmente per sonnecchiare, nel corso degli anni, nel cassetto portaoggetti del vostro mezzo.

Solo quando, ormai ottuagenaria, starà per finire sotto una pressa, avrete cura di toglierlo di lì per gettarlo in un cassonetto.

Tuttavia, pare sia indispensabile rifilarvi tale dispensa, voi non la leggerete mai e un mucchio di alberi, nel frattempo, saranno serviti per stamparla.

Ora, a parte gli scherzi, è bene, comunque, darle un’occhiata ogni tanto: in quanto è lì dentro che troverete le risposte a tante domande essendo detto fascicolo quello che si definisce come nota informativa, comprensiva del glossario e delle condizioni di assicurazione, con tanto d’informativa sulla privacy. 

Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione, per la serie: “prima della sottoscrizione, leggere attentamente la nota informativa.”

Nell’indice troverete i vari capitoli che regolano l’assicurazione in generale, le condizioni particolari di quella Rca – che ci riguarda più da vicino - e, infine, quelle A.R.D., inquietante acronimo che indica tutte quelle condizioni dei rischi accessori, quali incendio, furto, atti vandalici, soccorso stradale e via dicendo, ARD, cioè Auto Rischi Diversi, appunto.

In fondo al sommario, poi, le appendici di suggerimenti su cosa fare o non fare, in caso di sinistro.

Da lì in avanti si entra nei dettagli. Vediamoli.

L’assicurazione è obbligatoria e copre solo entro i limiti convenuti, che sarebbero poi i massimali. 

La polizza opera dal giorno del pagamento fino a tutto il periodo per il quale è stato pagato il premio. 

C’è tuttavia una tolleranza di 15 giorni che alcuni imbecilli, recentemente, avevano tentato di eliminare, ma persone sensate, con maggiore giudizio, hanno reintrodotto, nonostante l’abrogazione del tacito rinnovo.

La disdetta non è più necessaria, proprio in virtù di quanto ricordato la riga sopra: l’abrogazione del tacito rinnovo. 

Tuttavia, considerato che siamo amici da tanto tempo, se non altro, fate una telefonata. 

Oltre a compiere un atto di cortesia, risparmierete alla compagnia (qualora aveste proprio deciso di prendere il volo) inutili costi di gestione.

L’attestazione dello stato di rischio vi verrà recapitata a casa dal postino circa un mese prima della scadenza principale di polizza. 

Un tempo questo importantissimo documento arrivava in agenzia, cosicché si sapeva sempre dove trovarlo, poi, ahimè, è stato deciso d’inoltrarlo direttamente all’assicurato che, il più delle volte, prendendolo per un volantino pubblicitario, lo dirotta, seduta stante, nel secchio della spazzatura.

Non fatelo! Conservatelo con cura. E’ davvero prezioso e, come già detto, valido per cinque anni.

La regola evolutiva delle classi è, probabilmente, una delle più grosse porcherie architettate dagli addetti ai lavori dell’epoca. Era il lontano 1969.

In parole povere si parte tutti da 14 (a meno che non possiate usufruire già di una classe più favorevole) e ci si arrampica, in caso d’incidente, fino a quota 18, praticamente in assenza di ossigeno, oppure si scende fino alla prima.

Avventurarsi oltre la 14, significa doversi rivolgere a un cravattaro per pagare il premio, quindi, casomai doveste salire in 15, 16, 17 o addirittura 18, buttate via la moto e passate alla tessera intera rete. 

L’aberrazione consiste nello scendere di una e salire di due, o addirittura di più, qualora siate stati particolarmente sfigati, incorrendo in due o più incidenti nello stesso anno.

Sono state apportate diverse riforme alla disciplina della Rcauto, da sempre la madre di tutti i balzelli, la più odiata dagli italiani, ma per eliminare questa particolarissima infamia, nessuno ha mai sprecato un grammo d’inchiostro.

Un modo per fottere chi ci vuol fottere, tuttavia, c’è, bisogna però avere l’accortezza, se proprio si deve incappare in un testacoda, di farlo non prima di tre mesi dalla scadenza principale di polizza.

In questo caso, infatti, terminando il periodo di osservazione per l’applicazione delle regole evolutive due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione, non farebbero in tempo a caricarlo sull’attestato e, migrando altrove, si trasloca con un pagellino scintillante e pulito.

Nessuna truffa in questo caso, semplice istinto di conservazione. Tutto perfettamente in regola. Non sentitevi in colpa, “loro” hanno fatto, fanno e faranno ancora, senza dubbio di peggio.

Fondamentale il paragrafo che si occupa delle esclusioni e rivalse. E’ tuttavia piuttosto intuitivo dedurre che la copertura non può avere luogo quando non siamo in regola coi pagamenti del premio assicurativo o si sia privi della patente per condurre il mezzo assicurato in polizza. 

In tutto questo bailamme di norme, c’è di buono che il terzo danneggiato, in un modo o nell’altro, almeno nei casi più gravi, non finirà mai per rimetterci. Anche qualora, infatti, non ci fosse copertura assicurativa, entrerebbe in ballo il fondo vittime della strada, al quale, provvidenzialmente, ogni compagnia cede una piccola quota del premio incassato.

E adesso qualche precisazione circa l’applicazione del malus in polizza, anzi no……alla prossima puntata!

Coordinamento Italiano Motociclisti
Ufficio Comunicazione

Grazie alla preziosa consulenza assicurativa di Marco Tiddi - Roma

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