Diversi modi di dare le multe
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27 Mag 2012
- Scritto da Marco Polli
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Girando per Internet capita di trovare dei blog interessanti anche se non sono direttamente correlati alle motociclette, come quello che c'è su Quattroruote, "Autodifesa", a cura di Mario Rossi. In questo blog si trova un articolo che racconta della differenza che c'è nella notifica d i una contravvenzione in Svizzera rispetto a quella che viene fatta in Italia. Questo l'articolo, del 20 Ottobre 2011.
Qualche giorno fa mi è capitato tra le mani un verbale di violazione dei limiti di velocità svizzero. Al di là delle diverse “tecniche” di accertamento, non si può non restare colpiti dalla semplicità e dalla chiarezza della polizia cantonale di Nidwalden rispetto alla fumosità e ai bizantinismi di una polizia municipale italiana, per esempio quella di Borgetto, in provincia di Palermo (ma è così ovunque in Italia, lo cito solo perché, casualmente, ce l’ho sotto mano).
Mi limito a confrontare solo un passaggio, la descrizione della violazione. Ve la riporto pari pari, tra virgolette, così come è riportata sui due verbali, entrambi notificati successivamente, e recentemente, a due lettori:
POLIZIA CANTONALE DI NIDWALDEN
“La nostra apparecchiatura per la registrazione della velocità ha registrato venerdì 22 …., ore…. la seguente infrazione del limite di velocità:
- velocità misurata: 106 km/h
- velocità consentita: 80 km/h
- margine di sicurezza: 6 km/h
- velocità punibile: 20 km/h
- luogo…
- veicolo…
In conformità con l’ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 10 agosto 1998, la polizia è autorizzata a effettuare controlli della velocità tramite radar senza obbligo di notificare l’infrazione al conducente sul posto”.
POLIZIA MUNICIPALE DI BORGETTO
“Il giorno … alle ore … in S.S. … altezza … km … direz. … il conducente del veicolo autovettura …. targa …. ha violato l’articolo 142/2-7 del C.d.s. poiché:
circolava alla velocità di km/h 57, come indicata sulla risultanza fotografica, superando di km/h 2,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso determinata con ordinanze dell’ente proprietario n. 5/78 e 43/01 (limite di velocità km/h 50). La velocità effettiva (km/h 52,00) è stata determinata, ai sensi dell’art. 345/2c. D.P.R. 16/12/92 N. 495, così come modificato dall’art. 197 D.P.R. 16/9/96 N. 610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocità con minimo di 5 km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell’apparecchiatura, di proprietà degli organi accertatori, Eltraff srl mod. Velomatic 512 matr. … Omol.Decr. LL.PP. n. 20923 del 02/03/2007 e successive modifiche e integrazioni (sottoposto a taratura presso il centro SIT in data … certificato n. …) utilizzato per la rilevazione, la cui installazione è avvenuta secondo le indicazioni fornite dal costruttore (art. 4. D.M. del 29/10/1997). Si attesta che l’utilizzo è indicato da appositi segnali stradali di indicazione permanenti, previsti dall’art. 1/A del D.M. Trasp. del 15/08/2007 in attuazione dell’art. 3/1 lett. b) D.L. 03/08/2007 n. 117 e secondo le previsioni dell’art. 142 c.6/bis del C.d.s. e dell’art. 79 del Reg. di esecuzione del C.d.s.
La violazione non è stata immediatamente contestata causa: accertamento della violazione per mezzo di strumento che determina l’illecito dopo che il veicolo è già distante dal posto di accertamento (art. 384/e Reg. Es. Cds). Strada individuata con Decr. Pref. n. … del … ai sensi art. 4/2 L. 168/02″
Lascio a voi ogni commento…
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Commenti
Anche per questo dobbiamo attrezzarci ed essere in grado di dire la nostra!
Lamps
Il messaggio dovrà poi essere approvato.